(massima n. 1)
L'eccezione di inadempimento non č subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione, in quanto la gravitā dell'inadempimento č un requisito specificamente previsto dalla legge per la risoluzione e trova ragione nella radicale definitivitā di tale rimedio, mentre l'eccezione d'inadempimento non estingue il contratto, pur potendo il creditore avvalersi dell'eccezione anche nel caso di inesatto inadempimento. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 10/01/2018).