(massima n. 1)
La violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto, giacché l'art. 1418, comma 1, c.c., con l'inciso «salvo che la legge disponga diversamente», impone all'interprete di accertare se il legislatore, anche nel caso di inosservanza del precetto, abbia consentito la validità del negozio predisponendo un meccanismo idoneo a realizzare gli effetti voluti della norma, sicché, in assenza di un divieto generale di porre in essere attività negoziali, la stipulazione di un contratto di affitto di azienda da parte del beneficiario di un finanziamento pubblico in violazione della normativa di settore - nella specie del DM n. 527 del 1995 di agevolazione delle attività produttive nelle aree depresse - non dà luogo a nullità per illiceità di causa. (Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 04/05/2012).