(massima n. 1)
In tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche, la societą di capitali, che riceve somme di denaro a titolo di mutuo dai propri soci, ha l'obbligo di effettuare la ritenuta d'acconto sugli interessi dovuti non solo nel caso in cui la corresponsione degli stessi sia effettivamente avvenuta, ma anche quando essa sia soltanto presunta dalla legge, atteso il carattere normalmente oneroso del mutuo, sancito dall'art.
1815 c.c., ed in virtł della presunzione di cui all'art. 45, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986.