(massima n. 1)
In tema di reddito agrario, l'applicabilitą dell'art. 29, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986, che definisce quali attivitą agricole quelle dirette alla manipolazione, trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli, č condizionata dalla ricorrenza di due requisiti, ovvero che detti prodotti abbiano avuto origine dal terreno, rispetto al quale viene determinato il reddito (presupposto qualitativo), e che costituiscano almeno la metą di quelli lavorati (presupposto quantitativo); pertanto, il valore economico dei prodotti non rileva sotto il profilo qualitativo, definito con esclusivo riguardo alla provenienza e non anche alla qualitą, né sotto il profilo quantitativo, atteso che il riferimento alla "metą" non consente un'interpretazione diversa da quella riferibile al calcolo quantitativo, in assenza di criteri normativi ulteriori e differenti come il valore. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha riformato la pronuncia impugnata che aveva annullato l'accertamento ritenendo che il riferimento alla metą delle uve acquistate andasse inteso in senso economico e non quantitativo).