(massima n. 1)
In materia di classamento catastale, va sempre riconosciuta natura rurale ai fini fiscali ai fabbricati strumentali alle attivitą agricole di cui all'art. 29 del t.u.i.r. del 1986, secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma terzo - bis - aggiunto dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139 -, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito in L. 26 febbraio 1994, n. 133, mentre la causa di esclusione della ruralitą prevista dall'art. 9, comma terzo, lettera e), dello stesso D.L. per i fabbricati aventi caratteristiche di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1968 opera soltanto per i fabbricati aventi uso abitativo. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. L'Aquila, 30 aprile 1999).