(massima n. 1)
Affinché l'offerta del debitore sia idonea a costituire in mora il creditore, č necessario che essa comprenda la totalitą della somma dovuta, degli interessi e delle spese liquide, con la conseguenza che il rifiuto del creditore fondato sull'inidoneitą della somma offerta a coprire l'intero ammontare del credito non viola il disposto dell'art. 1220 c.c., risultando lo stesso legittimamente formulato (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello ritenendo che l'offerta reale subordinata alla condizione che i creditori fossero tenuti al rimborso delle spese di offerta, fosse inidonea per incompletezza). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 16/04/2013).