(massima n. 1)
Salvo il giudicato interno, l'eccezione di frazionamento del credito sollevata dalla parte non soggiace a preclusioni, in quanto, attenendo alla proponibilitā della domanda, č rilevabile anche di ufficio dal giudice, il quale, ove provveda in tal senso, č tenuto ad assegnare al creditore un termine a difesa, al fine di consentirgli di provare l'esistenza di un interesse alla tutela processuale. (In contrasto con tale principio, il giudice di pace, nella causa di opposizione a due decreti ingiuntivi azionati da un avvocato, aveva invece omesso di concedere all'opposto un termine per replicare all'eccezione di frazionamento del credito sollevata con memoria dall'opponente). (Cassa con rinvio, TRIBUNALE TREVISO, 19/11/2015).