(massima n. 1)
In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformitā della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di societā di capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che cioč provveda sui medesimi argomenti, della deliberazione impugnata, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invaliditā. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 26/07/2018).