(massima n. 1)
L'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia a norma dell'art. 1495 c.c. si prescrive in ogni caso nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, anche se i vizi non sono stati scoperti o non sono stati tempestivamente denunciati o se la denuncia stessa non č necessaria.