(massima n. 1)
L'occultamento della mancanza di qualitą della cosa venduta, che, ai sensi dell'art. 1495 c.c., al quale rinvia il secondo comma dell'art. 1497 c.c., determina l'esonero della denuncia e quindi esclude la correlata decadenza, richiede una particolare attivitą illecita del venditore, diretta, con adeguati accorgimenti, a nascondere il difetto, non essendo sufficiente il mero silenzio.