(massima n. 2)
In tema di determinazione del reddito d'impresa, le transazioni tra società infragruppo residenti nel territorio nazionale effettuate ad un prezzo diverso dal "valore normale" indicato dall'art. 9 del D.P.R. n. 917 del 1986 non sono indice, di per sé, di una condotta elusiva, rappresentando l'eventuale alterazione rispetto al prezzo di mercato solo un elemento aggiuntivo, di eventuale conferma, della valutazione di elusività dell'operazione, senza che possa applicarsi, in via analogica, la disciplina del "transfer pricing" internazionale recata dall'art. 110, comma 7, del D.P.R. cit. (nel testo vigente "ratione temporis"), ostandovi il disposto - di interpretazione autentica - di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 147 del 2015, donde l'estraneità all'ordinamento tributario della nozione di "transfer pricing" domestico.