(massima n. 1)
Ai fini della formazione del reddito di impresa e della sua valutazione, il combinato disposto degli artt. 62 e 64 del d.P.R. n. 597/73 va inteso nel senso che, per la valutazione dei titoli previsti nel precedente art. 53, l'art. 62 pone i criteri di valutazione, laddove l'art. 64 - oltre che immutare o integrare alcuni di tali criteri - nel comma quinto prevede unicamente la determinazione del "valore normale " dei titoli stessi, al quale fare riferimento nell'applicazione della previsione del comma quarto dell'art. 62. (cassa e decide nel merito, Comm.Trib.Centrale, 4 dicembre 1995)