(massima n. 1)
Il riconoscimento dei vizi della cosa venduta — che a norma dell'art. 1495 c.c. esclude la necessità della loro denunzia da parte dell'acquirente — può avvenire anche tacitamente e cioè mediante il compimento di atti incompatibili con l'intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza, come, in particolare, quando il venditore provvede ad effettuare riparazioni a mezzo di propri tecnici oppure si offra di far riparare o sostituire la cosa venduta, poiché con tali comportamenti mostra di aver accettato la denunzia del compratore senza porre alcuna questione in ordine alla sua tempestività e di aver ritenuto suo obbligo procedere all'eliminazione dei vizi, riconoscendo, implicitamente, ma chiaramente, che la denuncia del compratore era fondata.