(massima n. 1)
La redazione delle tabelle millesimali, conseguente allo scioglimento della comunione ordinaria derivante dalla ricostruzione, in maniera difforme dal passato, di un edificio andato distrutto, richiede l'unanimitā dei consensi, trattandosi non giā di individuare un criterio strumentale all'ordinato svolgimento della vita condominiale quanto, piuttosto, di accertare l'entitā dei diritti vantati dai singoli (ex) condomini sul nuovo edificio, onde procedere allo scioglimento della comunione su di esso. Ove a tale esito non possa addivenirsi in via stragiudiziale, č specifico compito del giudice, chiamato a frazionare la proprietā indivisa, procedere autonomamente alla fissazione dei criteri sulla scorta dei quali procedere all'uopo. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/04/2018).