(massima n. 1)
Con riguardo ad un edificio in condominio ed all'installazione d'apparecchi per la ricezione di programmi radiotelevisivi, il diritto di collocare nell'altrui proprietā antenne televisive, riconosciuto dagli artt. 1 e 3 legge 6 maggio 1940, n. 554 e art. 231 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, č subordinato all'impossibilitā per l'utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, giacché altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto ai proprietari. (Nella specie č stata cassata la sentenza impugnata che, nel ritenere legittima l'installazione, da parte d'alcuni condomini, di un'antenna televisiva su un terrazzo di proprietā esclusiva, aveva escluso che il diritto fosse condizionato all'ipotesi dell'impossibilitā di sistemarla altrove).