(massima n. 1)
.In presenza di un edificio strutturalmente unico, su cui insistono due distinti ed autonomi condominii, č illegittima l'apertura di un varco nel muro divisorio tra questi ultimi, volta a collegare locali di proprietā esclusiva del medesimo soggetto, tra loro attigui, ma ubicati ciascuno in uno dei due diversi condominii, in quanto una simile utilizzazione comporta la cessione del godimento di un bene comune, quale č, ai sensi dell'art. 1117 c.c., il muro perimetrale di delimitazione del condominio (anche in difetto di funzione portante), in favore di una proprietā estranea ad esso, con conseguente imposizione di una servitų per la cui costituzione č necessario il consenso scritto di tutti i condomini. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/01/2017).