(massima n. 1)
La fattispecie del condominio parziale, che rinviene il fondamento normativo nell'art. 1123, comma 3, c.c., č automaticamente configurabile "ex lege" tutte le volte in cui un bene risulti, per le sue obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato oggettivamente al servizio e/o al godimento, in modo esclusivo, di una parte soltanto dell'edificio in condominio, rimanendo, per l'effetto, oggetto di un autonomo diritto di proprietā e venendo meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolaritā necessaria di tutti i condomini su quel bene; ne consegue che i partecipanti al gruppo non hanno il diritto di partecipare all'assemblea relativamente alle cose di cui non hanno la titolaritā e la composizione del collegio e delle maggioranze si modifica in relazione alla titolaritā delle specifiche parti oggetto della concreta delibera da adottare. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 12/06/2014).