(massima n. 1)
In tema di contenzioso tributario, il giudizio che si svolge davanti alla Commissione tributaria centrale non č, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, un giudizio di annullamento e di pura legittimitā, ma un giudizio di merito a cognizione piena, con esclusione soltanto delle questioni relative alla valutazione estimativa ed alla misura delle pene pecuniarie. Pertanto, la Commissione tributaria centrale, ancorché non competente in ordine alla misura delle pene pecuniarie, č tenuta a prendere in esame la richiesta, formulata dal contribuente con il ricorso, di dichiarare non dovute le sanzioni a norma dell'art. 55 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per l'obiettiva incertezza delle norme di diritto sostanziale violate. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Centrale Roma, 21 Luglio 1999)