(massima n. 1)
In tema di vizi della cosa nella compravendita (come nel contratto di opera o di appalto) ed al fine d'integrare l'ipotesi del riconoscimento ex art. 1495, secondo comma, c.c., ad opera del venditore (o prestatore) — che esonera la controparte dall'obbligo di denunzia entro i prescritti termini — non è sufficiente la mera conoscenza (o possibilità di conoscenza) del vizio, in quanto detto riconoscimento, se non implica una manifestazione di volontà, costituisce pur sempre una manifestazione di verità o di scienza relativa alla sussistenza di un fatto produttivo di conseguenze giuridiche negative per il dichiarante. Tale manifestazione, peraltro, non essendo soggetta a forme particolari, può essere desunta sia da qualsivoglia espressione linguistica, purché univoca e convincente, sia da facta concludentia, senza necessità che ad essa si accompagni l'ammissione del vizio o della responsabilità o l'assunzione di obblighi.