(massima n. 1)
La domanda diretta a far valere il diritto all'indennitā ex art. 1053 c.c. in conseguenza dell'adozione di una pronuncia costitutiva di servitų di passaggio coattivo - azionabile anche in via autonoma, in separato giudizio - non rientra tra quelle per cui č prevista la trascrizione ai sensi degli artt. 2652, 2653, 2690 e 2691 c.c., sicchč, non operando la clausola di salvezza degli effetti della trascrizione contemplata dall'art. 111, comma 4, ultimo periodo, c.p.c., la decisione, emanata nei confronti della parte originaria fa stato ed č eseguibile nei riguardi del successore a titolo particolare, restando del tutto irrilevante il momento in cui avvenne la trascrizione ad opera di quest'ultimo. (Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 19/11/2013).