(massima n. 1)
A differenza del riconoscimento da parte del venditore della propria responsabilità in ordine al vizio o alla mancanza di qualità della cosa, il semplice riconoscimento che lo stesso venditore faccia del vizio o del difetto di qualità, rende soltanto superflua la denunzia del compratore, e non richiede l'ammissione da arte del venditore della propria responsabilità. Tale riconoscimento, che costituisce una dichiarazione di scienza relativa alla sussistenza della situazione obbiettiva lamentata dall'acquirente e non una dichiarazione negoziale, può essere fatta in qualsiasi forma, anche tacita, cioè con comportamenti incompatibili con l'intenzione di contestare la pretesa avversaria. (Fattispecie relativa a pubblicazione illustrativa di una macchina operatrice, diffusa presso la clientela, ove erano illustrate le caratteristiche del macchinario acquistato da un imprenditore che — in sede di opposizione a decreto ingiuntivo — aveva lamentato alcuni difetti del macchinario, ritenuti dal giudice di primo grado come tardivamente denunciati, e da quello di appello come già riconosciuti dal venditore attraverso il depliant illustrativo).