(massima n. 1)
È inammissibile la costituzione coattiva di una servitù di gasdotto atteso il carattere tipico delle servitù coattive e la non estensibilità dell'art. 1033 c.c. in tema di servitù di acquedotto coattiva, trattandosi di situazioni non assimilabili sotto il profilo strutturale e funzionale per la pericolosità insita nell'attraversamento sotto terra della fornitura di gas, non ricorrente per il trasporto delle acque. (Rigetta, App. Venezia, 05/04/2011).