(massima n. 1)
Qualora l'esecuzione di un contratto di vendita avvenga mediante consegne ripartite di una stessa merce, il termine fissato dalla legge per la denunzia dei vizi — sussistenti fin nella prima partita di merce consegnata — decorre dalla loro scoperta e con riferimento a quella consegna, senza che la successiva consegna di altra partita della stessa merce sia idonea a far decorrere un nuovo termine per la denunzia.