(massima n. 1)
In tema di servitł, lo schema previsto dall'art. 1027 c.c. non preclude in assoluto la costituzione di servitł aventi ad oggetto il parcheggio di un'autovettura su un immobile di proprietą altrui, a condizione che, in base all'esame del titolo, tale facoltą risulti essere stata attribuita a diretto vantaggio del fondo dominante, per la sua migliore utilizzazione, quale "utilitas" di carattere reale. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/01/2014).