(massima n. 1)
Il termine di decadenza per la denunzia dei vizi della cosa venduta ai sensi dell'art. 1495 c.c., pur dovendo essere riferito alla semplice manifestazione del vizio e non gią alla sua individuazione causale, decorre tuttavia solo dal momento in cui il compratore acquisisce la certezza obiettiva dell'esistenza del vizio con la conseguenza che ove la sua scoperta avvenga per gradi ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sull'entitą del vizio stesso, occorre fare riferimento al momento in cui si completa la relativa scoperta, e, quindi, nel caso di macchinario dal complesso funzionamento, che necessiti di un periodo di rodaggio, il dies a quo per la decorrenza del termine dell'art. 1495, prima parte c.c., deve individuarsi nel momento in cui la fase di rodaggio sia completata.