(massima n. 1)
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 971 ultimo comma c.c., sollevata in riferimento all'art. 42 cost., nella parte in cui, nel disporre che l'affrancazione dell'enfiteusi si operi mediante il pagamento di una somma di denaro frutto della capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale, non prevede l'aggiornamento periodico del canone enfiteutico e quindi del capitale di affranco, mediante l'applicazione di adeguati coefficienti di maggiorazione, in quanto tale norma si deve intendere abrogata dall'art. 1 l. 14 giugno 1974 n. 270 (aggiuntivo di un terzo comma all'art. 2 l. 18 dicembre 1970 n. 1138), disposizione, quest'ultima, che la sent. 7 aprile 1988 n. 406 ha dichiarato incostituzionale non per ciò che dispone in ordine al modo di calcolare il canone minimo dell'enfiteusi, ma solo per quello che ha omesso di disporre in tema di aggiornamento di detto canone, sulla cui base computare il predetto capitale di affranco ai sensi dell'art. 9 cit. l. n. 1138 del 1970, non bastando a far rivivere una norma abrogata la circostanza che il legislatore non abbia poi attuato la sentenza della Corte costituzionale con il necessario meccanismo integrativo.