(massima n. 1)
L'acquisto della proprietą di costruzioni anteriori al 1941 mediante affrancazione dovrą essere effettuato ad un prezzo adeguato alla realtą economica. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimitą costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi), nella parte in cui, per le enfiteusi urbane costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevedono che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtą economica.