(massima n. 1)
Il regime legale delle distanze delle costruzioni dalle vedute, prescritto dall'art. 907 c.c., non č applicabile, stante il disposto dell'art. 879, comma 2, c.c. - per il quale "alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze o le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze" - non solo quando la strada o la piazza pubblica si frappongano tra gli edifici interessati, ma anche nel caso in cui le stesse delimitino ad angolo retto, da un lato, il fondo dal quale si gode la veduta, e, dall'altro, il fondo sul quale si esegue la costruzione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 27/03/2017).