(massima n. 1)
Nel contratto di compravendita, l'onere di denunzia dei vizi della cosa venduta previsto dall'art. 1495 c.c. - applicabile anche al caso di mancanza di qualitą - implica, a carico del compratore, un onere di verifica del bene il quale presuppone, a sua volta, che egli sia nella concreta possibilitą di compiere tale verifica; ne consegue che, ove il bene oggetto del contratto sia stato consegnato ad un terzo, il termine per la tempestiva denunzia decorre dal momento in cui il compratore, tramite la contestazione da parte del terzo, sia messo in condizione di conoscere l'esistenza dei vizi.