(massima n. 1)
La denuncia dei vizi della cosa venduta effettuata al rappresentante del venditore, il quale abbia stipulato la compravendita in nome e per conto dell'alienante, č valida solo nella ipotesi in cui risulti la permanenza dei suoi poteri rappresentativi anche nel tempo successivo alla stipulazione dell'atto di vendita e fino al momento della denuncia dei vizi.