(massima n. 1)
La norma dell'art. 25, terzo comma, della legge n. 513 del 1977, lą dove impone agli istituti autonomi per le case popolari di destinare le somme ad essi dovute per canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, al netto delle spese di cui all'art. 19, lettere b) e c) del d.P.R. n. 1035 del 1972, alle finalitą indicate dalle lettere da a) ad e), non costituisce norma di legge direttamente impositiva di un vincolo di impignorabilitą di tali somme, come tale integrante un caso di limitazione della responsabilitą patrimoniale di detti enti, ai sensi del secondo comma dell'art. 2740 cod. civ., occorrendo al fine dell'insorgenza di tale vincolo la concreta individuazione da parte dell'ente delle somme e la specifica e concreta destinazione di esse ad una (o pił) delle particolari finalitą fra quelle rientranti nelle lettere da a) a e) citate. (Cassa con rinvio, App. Bari, 7 Giugno 2001).