(massima n. 1)
Si ha donazione indiretta di un bene (nella specie, un immobile) anche quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo della relativa compravendita dovuto dal donatario, laddove sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, dovendo, in tal caso, individuarsi l'oggetto della liberalitą, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietą del bene acquistato pari alla quota di prezzo corrisposta con la provvista fornita dal donante. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 10/04/2015).