(massima n. 2)
Le donazioni di modico valore sono soggette a collazione (nella fattispecie i gioielli donati in vita dalla madre, poi defunta, alla figlia), fatta eccezione per la regola generale stabilita in favore del coniuge di cui all'art. 738 c.c. L'obbligo di collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione (salva l'espressa dispensa da parte del de cuius nei limiti in cui sia valida) e i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione.