(massima n. 1)
La denunzia dei vizi della cosa venduta, prevista dall'art. 1495 c.c., oltre allo scopo di far conoscere i vizi al venditore che li abbia eventualmente ignorati, ha anche quello di consentire sollecitamente l'accertamento dell'entitą e della causa degli stessi, anche nell'interesse del venditore ai fini della sua eventuale rivalsa verso il proprio fornitore. Ne consegue che l'onere del compratore di denunziare i vizi implica anche quello di non utilizzare la merce e di tenerla a disposizione del venditore per il tempo minimo necessario a realizzare lo scopo della denunzia.