(massima n. 1)
Il presupposto per l'applicabilitą dell'imposta sulle donazioni va individuato, giusta quanto previsto dall'art. 1 del d.lgs. n. 346 del 1990, nel trasferimento per scopo di liberalitą di un diritto o della titolaritą di un bene, senza che abbia rilevanza alcuna l'inosservanza della forma dell'atto pubblico, richiesta a pena di nullitą dall'art. 782 c.c. per l'atto di donazione e la sua accettazione. Un diverso criterio di applicazione dell'imposta, infatti, si presterebbe a prassi elusive, contrarie al principio di effettivitą dell'imposizione in ragione delle capacitą contributive, ai sensi dell'art. 53 Cost. (Rigetta, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 27/03/2015).