(massima n. 1)
La donazione dispositiva di un bene altrui, benché non espressamente disciplinata, deve ritenersi viziata da nullitą rilevabile d'ufficio alla luce della complessiva disciplina dell'istituto ed, in particolare, dell'art. 771 c.c. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 28/04/2011).