(massima n. 1)
Le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell'apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c., sicchč colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso da parte dei coeredi, purchč essi non abbiano manifestato una volontā contraria alla sua attivitā gestoria. Il mancato dissenso, tuttavia, non giustifica anche il rimborso di spese incongrue ed eccessive, non potendosi ritenere che il coerede abbia l'onere di manifestare una volontā contraria anche sul "quantum", con la conseguenza che il giudice del merito, nella quantificazione delle spese da rimborsare a chi le ha anticipate, č tenuto a verificare quale sia la somma congrua alla luce delle tariffe praticate da altre agenzie per lo stesso servizio. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 21/07/2016).