(massima n. 1)
L'eventuale nullità della donazione operata dal "de cuius", se dichiarata dal giudice, non provoca, ai fini della divisione, risultati dissimili dalla collazione, ma solo più radicali, in quanto fa rientrare nel patrimonio del "de cuius", come se non ne fossero mai usciti, i beni che ne erano stati oggetto, atteso che per l'ordinamento gli effetti di un contratto nullo e, quindi, anche le attribuzioni patrimoniali con esso operate, si considerano come mai verificati. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/10/2014).