(massima n. 1)
In materia di successione testamentaria l'art. 671 cod. civ. prescrive l'obbligo per il legatario di adempiere al legato e ad ogni altro onere a lui imposto entro i limiti di valore della cosa legata; ne deriva che, qualora il "modus" a carico del legatario assorba per intero il valore del legato, ciò non comporta l'invalidità della disposizione, né da tale circostanza è lecito concludere che un simile onere costituisca l'unico e determinante motivo del legato stesso, ai fini di rendere applicabile la disciplina della nullità di cui all'art. 647, terzo comma, cod. civ.. (Rigetta, App. Venezia, 10 Ottobre 2002).