(massima n. 1)
L'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilitą di una donazione per ingratitudine, pur mutuando il suo significato intrinseco dal diritto penale č, purtuttavia, da questo autonoma sotto il profilo della concreta rilevabilitą, risultando, piuttosto, connessa ad una valutazione sociale ed etica del comportamento, che andrą rivolto, per l'effetto, contro la sfera morale e spirituale del donante in modo diretto ed esplicito, secondo manifestazioni e connotazioni di gravitą e di potenzialitą offensiva non soltanto oggettive, ma anche (e soprattutto) disvelanti un reale e perdurante sentimento di avversione, espressione di una ingratitudine verso il beneficiario tale da ripugnare alla coscienza comune (nella specie, la S.C., nell'enunciare il principio di diritto di cui in massima, ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza degli estremi dell'ingratitudine, nel comportamento del donatario che aveva schiaffeggiato per due volte la madre donante, essendo l'episodio maturato a seguito di provocazione in un contesto di rapporti familiari deteriorati per contrasti riconducibili alle scelte di vita del donatario, disapprovate dai genitori donanti).