(massima n. 1)
Al fine della configurabilitą del legato in sostituzione di legittima, occorre che dal complessivo contenuto delle disposizioni testamentarie risulti l'inequivoca volontą del "de cuius" di tacitare il legittimario con l'attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilitą di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva, laddove, in difetto di tale volontą, il legato deve ritenersi "in conto" di legittima. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha condiviso la decisione della corte territoriale, che aveva individuato nella scheda testamentaria due simultanee istituzioni : un legato in sostituzione di legittima in favore della moglie avente ad oggetto l'usufrutto legale di tutta la sua proprietą, in contrapposizione all'istituzione di eredi dei figli). (Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 28/08/2015).