(massima n. 1)
In materia tributaria, l'assunzione delle obbligazioni del "de cuius" richiede l'accettazione dell'ereditą, essendo insufficiente la partecipazione alla denuncia di successione, sicché, seppure intervenuta tardivamente la rinuncia alla ereditą ed omessa la rettifica della dichiarazione di successione, prevista dall'art. 28, comma 6, del d.lgs. n. 346 del 1990, l'assenza della pregressa accettazione esclude la legittimazione passiva per i debiti ereditari. Tuttavia la rinuncia tardiva, senza rettificazione della dichiarazione di successione, legittimando l'Amministrazione finanziaria a notificare l'atto impositivo, impone al contribuente la costituzione in giudizio e l'onere di provare la sua estraneitą ai debiti ereditari tributari, gravando sulla parte pubblica la prova della decadenza dal diritto di esercizio di una valida rinuncia. (Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 30/09/2010).