(massima n. 2)
Al beneficiario di amministrazione di sostegno, pertanto, non possono essere applicate, neppure in via analogica, le norme concernenti l'interdetto e l'inabilitato, giacché l'art. 411, ult. cpv., c.c. consente di estendere, allo stesso, le limitazioni, etc., concernenti codesti soggetti, sicché solo espressamente il giudice tutelare potrà privare, con il provvedimento istitutivo dell'amministrazione di sostegno, o con provvedimento successivo, il beneficiario di amministrazione di sostegno, della capacità di donare.