(massima n. 1)
L'amministrazione di sostegno, ancorché non esiga che la persona versi in uno stato di vera e propria incapacitą di intendere o di volere, nondimeno presuppone una condizione attuale di menomata capacitą che la ponga nell'impossibilitą di provvedere ai propri interessi mentre č escluso il ricorso all'istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacitą di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, in funzione di asserite esigenze di gestione patrimoniale, in quanto detto utilizzo implicherebbe un'ingiustificata limitazione della capacitą di agire della persona, tanto pił a fronte della volontą contraria all'attivazione della misura manifestata da un soggetto pienamente lucido (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto sottoponibile ad amministrazione di sostegno un'anziana signora sul presupposto di una scarsa cognizione delle proprie possidenze patrimoniali, non paventata come conseguenza di una patologia psico-cognitiva, ma quale semplice effetto dell'organizzazione di vita gią da tempo assunta e imperniata su una fiduciaria delega gestionale delle risorse alla figlia). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 04/07/2019).