(massima n. 1)
L'ingiuria grave che, ai sensi dell'art. 801 c.c., legittima la revoca della donazione per ingratitudine del donatario, consiste in un qualsiasi atto o comportamento il quale leda in modo rilevante il patrimonio morale del donante, e palesi per ciò solo un sentimento di avversione da parte del donatario. (Nella specie la S.C., confermando la decisione di merito, ha ritenuto che integrasse gli estremi dell'ingiuria grave la condotta della moglie che aveva intrattenuto per lungo tempo una relazione extraconiugale con modalità oggettivamente irriguardose nei confronti del coniuge, sfociata nell'abbandono della famiglia nonostante la presenza di figli).