(massima n. 1)
In materia di comunione legale tra i coniugi, la separazione personale costituisce causa di scioglimento della comunione, che č rimossa dalla riconciliazione dei coniugi medesimi, cui segue il ripristino automatico del regime di comunione originariamente adottato, con la sola esclusione degli acquisti effettuati durante il periodo di separazione e fatta salva l'invocabilitā, "ratione temporis", dell'effetto pubblicitario derivante dalla novella di cui all'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000, che ha previsto l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio delle dichiarazioni rivelatrici della volontā riconciliativa. (Principio affermato in fattispecie anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. n. 396 cit.). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/07/2018).