(massima n. 1)
Il potere del giudice di vietare alla moglie l'uso del cognome del marito, ai sensi e nei casi di cui all'art. 156-bis c.c., postula una richiesta del marito stesso, la quale, pur non abbisognando di formule sacramentali, deve essere contenuta inequivocamente nello atto introduttivo, integrando una domanda autonoma rispetto a quella di separazione. Ne consegue che, qualora la richiesta di tale inibitoria venga avanzata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, il predetto giudice può provvedere in proposito solo in caso di accettazione del contraddittorio sulla nuova domanda.