(1)Il giudice può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito [143 bis], quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole(2), e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave pregiudizio.
Note
(1)
L'articolo è stato aggiunto dall'art. 38 della L. 19 maggio 1975 n. 151, di riforma del diritto di famiglia. Si veda altresì, in relazione allo scioglimento del matrimonio, l'art. 5 della l. 1 dicembre 1970, n. 898.
(2)
Il giudice avrà il potere di vietare alla moglie l'uso del cognome del marito qualora, attraverso un apprezzamento discrezionale, la condotta della moglie abbia causato un discredito del nome del marito; la domanda è autonoma ed eterogenea rispetto a quella di separazione, e deve essere formulata esplicitamente ed inequivocabilmente nell'atto introduttivo del giudizio stesso.