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Articolo 156 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Cognome della moglie

Dispositivo dell'art. 156 bis Codice Civile

(1)Il giudice può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito [143 bis], quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole(2), e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave pregiudizio.

Note

(1) L'articolo è stato aggiunto dall'art. 38 della L. 19 maggio 1975 n. 151, di riforma del diritto di famiglia. Si veda altresì, in relazione allo scioglimento del matrimonio, l'art. 5 della l. 1 dicembre 1970, n. 898.
(2) Il giudice avrà il potere di vietare alla moglie l'uso del cognome del marito qualora, attraverso un apprezzamento discrezionale, la condotta della moglie abbia causato un discredito del nome del marito; la domanda è autonoma ed eterogenea rispetto a quella di separazione, e deve essere formulata esplicitamente ed inequivocabilmente nell'atto introduttivo del giudizio stesso.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 156 bis Codice Civile

Cass. civ. n. 2784/1980

Il potere del giudice di vietare alla moglie l'uso del cognome del marito, ai sensi e nei casi di cui all'art. 156-bis c.c., postula una richiesta del marito stesso, la quale, pur non abbisognando di formule sacramentali, deve essere contenuta inequivocamente nello atto introduttivo, integrando una domanda autonoma rispetto a quella di separazione. Ne consegue che, qualora la richiesta di tale inibitoria venga avanzata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, il predetto giudice può provvedere in proposito solo in caso di accettazione del contraddittorio sulla nuova domanda.

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