(massima n. 1)
L'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilitą di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l'individuazione del bene leso, tuttavia si distacca dalle previsioni degli artt. 594 e 595 c.p. e consiste in un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva. (Nella specie, la S.C., nell'enunciare l'anzidetto principio di diritto, ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza degli estremi dell'ingratitudine nel comportamento del donatario che, di fronte alla sopravvenuta intollerabilitą della convivenza tra i due genitori e nella pendenza del giudizio di separazione personale con addebito instaurato dalla madre, aveva invitato il padre, con una lettera formale, a lasciare l'immobile di sua proprietą, destinato a casa familiare, acquistato con il denaro ricevuto dalla liberalitą paterna e materna).