(massima n. 1)
L'ente associativo dedito esclusivamente all'attivitā di formazione professionale sulla base di progetti predisposti dalla regione, dalla quale riceva contributi per la copertura integrale dei costi di organizzazione, non č assoggettabile a fallimento, atteso che la gratuitā di una simile attivitā, concretamente assicurata con l'erogazione dei predetti contributi, esclude che l'ente operi in modo che siano remunerati, anche solo in parte, i fattori di produzione con i propri ricavi. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte di appello, respingendo il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento di un ente di formazione, aveva ricollegato il carattere imprenditoriale della sua attivitā, al solo dato oggettivo dell'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, considerando irrilevante la gratuitā del servizio reso agli allievi). (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PALERMO, 13/01/2016)